Permessi per il diritto allo studio 2027: 150 ore per docenti e ATA. Domande entro il 15 novembre, possibile la riserva per i percorsi abilitanti e i corsi INDIRE

Pubblicato il 2 novembre 2026 alle ore 17:06

Anche per il 2027 il personale docente e ATA potrà beneficiare dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, comunemente conosciuti come permessi delle 150 ore. Si tratta di un'importante opportunità che consente ai lavoratori della scuola di frequentare corsi universitari, percorsi di abilitazione, specializzazioni sul sostegno e altre attività formative, usufruendo di ore di permesso durante l'orario di servizio.

Per l'anno solare 2027, il termine ordinario per presentare le domande è fissato al 15 novembre 2026. Quest'anno la scadenza cade di domenica: è quindi particolarmente importante verificare le eventuali indicazioni e le scadenze anticipate stabilite dai singoli Uffici Scolastici territoriali.

Una questione di particolare interesse riguarda anche la possibilità di presentare domanda con riserva per chi intende frequentare percorsi formativi non ancora attivati, tra cui i nuovi percorsi abilitanti e il terzo ciclo dei percorsi di specializzazione INDIRE per il sostegno.

Che cosa sono i permessi per il diritto allo studio?

I permessi per il diritto allo studio sono permessi straordinari retribuiti riconosciuti al personale della scuola per consentire la partecipazione ad attività formative finalizzate al conseguimento di titoli di studio o qualificazioni professionali.

La disciplina trova il proprio riferimento nell'articolo 3 del DPR n. 395/1988 e nelle successive disposizioni contrattuali.

Il beneficio prevede la possibilità di usufruire di un massimo di 150 ore individuali di permesso retribuito per ciascun anno solare, da utilizzare esclusivamente per le finalità previste dalla normativa.

Non tutti i dipendenti che presentano domanda possono però ottenere automaticamente il beneficio. Il numero complessivo dei destinatari, infatti, è subordinato a un contingente provinciale.

In particolare, il personale ammesso alla fruizione dei permessi non può superare il 3% delle unità di personale in servizio all'inizio dell'anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.

Gli Uffici Scolastici individuano e pubblicano il numero massimo di permessi concedibili, distinguendo i diversi profili professionali e gli ordini di scuola. Qualora dovessero rimanere disponibilità non utilizzate in un determinato settore, queste potranno essere redistribuite secondo i criteri previsti.

Chi può presentare la domanda per il 2027?

Possono richiedere i permessi per il diritto allo studio:

  • Docenti a tempo indeterminato;

  • Docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto;

  • Docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno;

  • Personale educativo;

  • Personale ATA;

  • Personale con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

La possibilità di presentare domanda riguarda sia il personale con contratto a tempo pieno sia quello che presta servizio con orario part-time o con contratto a orario ridotto.

In questi ultimi casi, il numero delle ore concedibili viene proporzionato alla durata del servizio e alla tipologia del rapporto di lavoro.

Per il personale assunto con supplenza temporanea, invece, occorre verificare quanto stabilito dal Contratto Integrativo Regionale di riferimento, poiché le condizioni di accesso possono essere disciplinate da specifiche disposizioni territoriali.

Per quali corsi si possono richiedere le 150 ore?

I permessi possono essere utilizzati per frequentare percorsi di studio e formazione riconosciuti, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazioni professionali.

Tra le principali attività formative ammesse rientrano:

  • Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio necessario per la qualifica professionale di appartenenza;

  • Corsi universitari e percorsi finalizzati al conseguimento della laurea;

  • Percorsi per il conseguimento di titoli di abilitazione all'insegnamento;

  • Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

  • Corsi di riconversione professionale;

  • Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;

  • Corsi finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria.

Rientrano quindi tra le opportunità potenzialmente interessate anche i percorsi universitari di abilitazione all'insegnamento e quelli di specializzazione sul sostegno, compresi i percorsi organizzati attraverso INDIRE, purché ricorrano i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.

La valutazione dei presupposti per il riconoscimento del beneficio e la relativa concessione spettano agli organi competenti secondo le disposizioni vigenti.

Permessi 150 ore per corsi online: quando sono riconosciuti?

Una questione particolarmente importante riguarda la possibilità di utilizzare i permessi per frequentare corsi universitari e percorsi formativi erogati in modalità telematica.

La frequenza di un corso online non determina automaticamente il diritto alla fruizione dei permessi.

La circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che, per poter usufruire delle ore di permesso, è necessario che il dipendente possa documentare:

  • L'iscrizione al corso;

  • La partecipazione effettiva alle attività didattiche;

  • Gli eventuali esami sostenuti;

  • Il collegamento alla piattaforma universitaria durante l'orario di servizio, quando richiesto per certificare la frequenza.

È quindi necessario che la partecipazione alle lezioni sia effettiva e documentabile.

Non sono invece riconosciuti i permessi per la semplice attività di studio individuale e preparazione agli esami. La disciplina distingue, infatti, la partecipazione alle attività didattiche dalla preparazione autonoma, che non rientra tra le finalità tutelate.

Particolare attenzione deve essere riservata anche alle lezioni asincrone: la loro semplice disponibilità sulla piattaforma non equivale alla partecipazione a un'attività didattica durante l'orario di lavoro.

Domanda con riserva per i percorsi abilitanti e il terzo ciclo INDIRE: è possibile?

Uno degli aspetti più rilevanti per il personale scolastico che intende partecipare ai prossimi percorsi di formazione riguarda la possibilità di presentare domanda anche quando il corso non è stato ancora attivato o non sono state completate le procedure di iscrizione.

La risposta è positiva, ma con una precisazione fondamentale: la possibilità di presentare domanda con riserva deve essere verificata sulla base delle disposizioni emanate dal singolo Ufficio Scolastico e del relativo Contratto Integrativo Regionale.

Questo aspetto interessa in particolare:

  • I docenti interessati ai nuovi percorsi universitari abilitanti;

  • Gli aspiranti alla specializzazione sul sostegno attraverso i percorsi INDIRE;

  • Il personale che attende l'attivazione di corsi universitari o post-universitari;

  • Coloro che, pur avendo intenzione di frequentare un percorso formativo, non possono ancora documentare l'iscrizione definitiva.

La presentazione della domanda con riserva consente, laddove ammessa, di manifestare preventivamente il proprio interesse al beneficio, rinviando la documentazione definitiva al momento previsto dalle disposizioni territoriali.

È comunque importante sottolineare che la domanda con riserva non comporta automaticamente il riconoscimento delle 150 ore. L'ammissione definitiva resta subordinata alle condizioni stabilite dall'Ufficio Scolastico competente e alla successiva verifica dei requisiti.

Per questo motivo, prima di presentare l'istanza, è opportuno consultare il sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale e verificare le indicazioni contenute nel relativo avviso.

Dove e come presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'istituzione scolastica presso cui il dipendente presta servizio, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Scolastico territoriale.

L'istanza deve essere vistata dal Dirigente Scolastico e successivamente trasmessa all'Ufficio Scolastico Provinciale competente.

Il personale che presta servizio presso più istituzioni scolastiche dovrà presentare la domanda alla scuola che gestisce la propria posizione amministrativa, dandone comunicazione anche alle altre istituzioni interessate.

È fondamentale utilizzare il modello aggiornato e rispettare le modalità di presentazione indicate nell'avviso provinciale.

Qual è la scadenza per presentare domanda?

Per i permessi relativi all'anno solare 2027, il termine ordinario indicato è il:

15 novembre 2026.

Poiché la data cade di domenica, è necessario prestare attenzione alle eventuali scadenze anticipate stabilite dai singoli Uffici Scolastici.

La data del 15 novembre rappresenta il riferimento generale, ma i Contratti Integrativi Regionali e gli avvisi territoriali possono contenere disposizioni specifiche sulle modalità e sui termini di presentazione.

Il personale assunto dopo la scadenza ordinaria può generalmente presentare domanda entro cinque giorni dalla data di assunzione, secondo le indicazioni dell'Ufficio Scolastico competente.

Si consiglia pertanto di non attendere gli ultimi giorni per inoltrare l'istanza.

Da quando si possono utilizzare i permessi?

I permessi richiesti per il 2027 potranno essere utilizzati nel periodo compreso tra:

1° gennaio 2027 e 31 dicembre 2027.

È importante distinguere i permessi relativi all'anno solare 2027 da quelli ancora riferiti al 2026.

Eventuali autorizzazioni rilasciate per il periodo settembre-dicembre 2026 appartengono infatti alla precedente annualità e non devono essere confuse con le nuove domande.

Inoltre, i permessi devono essere utilizzati per il percorso formativo indicato nell'istanza. Un eventuale cambiamento del corso frequentato richiede l'autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale, secondo le disposizioni applicabili.

Come possono essere utilizzate le 150 ore?

I permessi possono essere fruiti in due modalità:

Permessi orari: il dipendente si assenta dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, al fine di partecipare alle attività didattiche.

Permessi giornalieri: il dipendente usufruisce dell'intera giornata di permesso quando la frequenza del corso o lo svolgimento delle attività formative lo richiedono.

La fruizione deve essere coerente con le finalità per le quali il beneficio è stato concesso.

Il personale ammesso ai permessi ha inoltre diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.

Questo significa che l'amministrazione può valutare eventuali adattamenti dell'orario di servizio per favorire la partecipazione alle attività formative, nel rispetto delle esigenze della scuola.

Obbligo di certificazione: attenzione alla documentazione

Chi beneficia dei permessi per il diritto allo studio è tenuto a documentare l'effettiva partecipazione alle attività formative.

La certificazione deve essere presentata alla scuola subito dopo la fruizione dei permessi e, comunque, entro il termine stabilito dall'istituzione scolastica.

La documentazione può riguardare, a seconda della tipologia di corso, la partecipazione alle lezioni, le attività didattiche frequentate e gli esami sostenuti.

La mancata presentazione della certificazione può avere conseguenze economiche rilevanti.

In particolare, i periodi di permesso non adeguatamente documentati possono essere trasformati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con conseguente recupero delle competenze fisse già corrisposte dall'amministrazione.

È quindi importante conservare attestazioni, registrazioni delle presenze e certificazioni rilasciate dall'università o dall'ente formatore.

Permessi 150 ore 2027: attenzione ai Contratti Integrativi Regionali

Un ultimo aspetto da non sottovalutare riguarda la contrattazione integrativa regionale.

Sebbene la disciplina generale sia comune, i singoli Contratti Integrativi Regionali possono prevedere criteri specifici relativi a:

  • Requisiti di accesso;

  • Categorie di personale ammesse;

  • Priorità nella concessione;

  • Modalità di presentazione delle domande;

  • Utilizzo dei permessi;

  • Documentazione necessaria;

  • Possibilità di presentare istanza con riserva.

Per il personale in servizio in Sicilia è disponibile il riferimento al Contratto Integrativo Regionale 2026-2028, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

È pertanto consigliabile consultare sempre la documentazione ufficiale della propria regione e provincia prima di inoltrare la domanda.

Conclusioni

I permessi per il diritto allo studio rappresentano uno strumento importante per sostenere la formazione continua del personale scolastico e favorire l'acquisizione di nuove competenze e qualificazioni professionali.

In vista dell'anno 2027, docenti e ATA interessati dovranno prestare particolare attenzione alla scadenza del 15 novembre 2026, verificando le indicazioni pubblicate dal proprio Ufficio Scolastico.

Per chi intende partecipare ai prossimi percorsi abilitanti o ai nuovi cicli di specializzazione INDIRE sul sostegno, la possibilità di presentare domanda con riserva costituisce un'opportunità da valutare attentamente, sempre nel rispetto delle disposizioni regionali.

Il consiglio è di consultare tempestivamente il sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento, scaricare il modello aggiornato e verificare le condizioni previste dal Contratto Integrativo Regionale.


Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.