Il docente di sostegno può essere utilizzato per sostituire un collega assente mentre l’alunno con disabilità a lui assegnato è presente in classe? È una delle domande che più frequentemente si pongono i docenti e che, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, torna a generare dubbi e discussioni all'interno delle scuole.
La questione deve essere affrontata partendo da un principio fondamentale: il docente di sostegno non è l'insegnante "personale" dell'alunno con disabilità, ma è un docente contitolare della classe, chiamato a concorrere alla realizzazione del progetto di inclusione.
Allo stesso tempo, però, la sua particolare funzione non può essere sacrificata per garantire, in via ordinaria, la copertura delle assenze degli altri docenti.
Il docente di sostegno è contitolare della classe
Il primo riferimento fondamentale è l'articolo 13, comma 6, della Legge 104/1992, secondo cui gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipano alla programmazione educativa e didattica e alle attività degli organi collegiali.
Questo significa che il docente di sostegno è, a tutti gli effetti, un docente della classe.
Di conseguenza, non è corretto pensare che la sua attività debba essere rivolta esclusivamente all'alunno con disabilità in un rapporto individuale e costante.
Il sostegno, infatti, si inserisce all'interno di una più ampia progettazione inclusiva che riguarda l'intero gruppo classe.
La contitolarità, tuttavia, non può essere interpretata come una disponibilità indistinta del docente di sostegno a svolgere qualsiasi attività necessaria alla scuola.
Ed è proprio qui che entra in gioco il tema delle sostituzioni.
Cosa succede quando manca un docente curricolare?
Quando un docente è assente, la scuola deve organizzare la sostituzione secondo le procedure previste dalla normativa.
La Nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010, richiamando le precedenti disposizioni, indica una precisa sequenza di interventi: occorre innanzitutto utilizzare personale in soprannumero o con ore a disposizione, quindi, in subordine, ricorrere alle ore eccedenti del personale disponibile e, quando necessario, procedere alla nomina di un supplente.
La stessa nota contiene però un passaggio particolarmente importante per i docenti di sostegno.
Il Ministero richiama infatti l'attenzione delle scuole sull'opportunità di non utilizzare i docenti in servizio su posti di sostegno per sostituire i colleghi assenti, salvo situazioni eccezionali e non altrimenti risolvibili.
Questa indicazione è ancora oggi uno dei principali riferimenti utilizzati quando si affronta la questione.
Quindi il docente di sostegno non può mai fare una supplenza?
La risposta richiede una precisazione.
Non è corretto affermare in maniera assoluta che il docente di sostegno non possa mai essere utilizzato per una sostituzione.
La stessa Nota 9839/2010 contempla infatti la possibilità di ricorrere al personale di sostegno in situazioni eccezionali, quando non esistano altre soluzioni praticabili.
Il punto centrale, quindi, è distinguere tra:
-
utilizzo ordinario e sistematico del docente di sostegno per coprire le assenze;
-
situazione eccezionale, nella quale tutte le altre possibilità siano state concretamente valutate e non risultino praticabili.
Il secondo caso non può trasformarsi nella regola organizzativa della scuola.
E se l'alunno con disabilità è presente?
È questo il punto più delicato.
Se il docente di sostegno viene allontanato dalla propria classe per sostituire un collega assente, mentre l'alunno con disabilità è regolarmente presente a scuola, la situazione diventa particolarmente problematica.
La ragione è evidente: l'allontanamento del docente può incidere direttamente sull'attuazione del progetto educativo e didattico predisposto per l'alunno.
Le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità hanno evidenziato che il docente per il sostegno non dovrebbe essere utilizzato per funzioni diverse da quelle strettamente connesse al progetto di integrazione quando tale diverso utilizzo riduca, anche solo in parte, l'efficacia dell'intervento inclusivo.
Pertanto, la presenza dell'alunno con disabilità rappresenta un elemento particolarmente rilevante nella valutazione della situazione.
In altre parole, non è sufficiente affermare che il docente di sostegno è contitolare della classe per giustificarne automaticamente l'utilizzo come supplente.
La contitolarità significa partecipazione alla vita didattica della classe; non equivale a una generica disponibilità per la copertura delle assenze.
Il docente di sostegno può sostituire il collega della propria classe?
Anche in questo caso occorre evitare semplificazioni.
Il fatto che il docente di sostegno sia contitolare della classe non significa che, in caso di assenza del docente curricolare, debba automaticamente essere individuato come sostituto.
La Nota 9839/2010 indica infatti come criterio generale quello di non ricorrere al personale di sostegno per le sostituzioni, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Una situazione nella quale l'alunno con disabilità è assente può essere valutata diversamente, perché viene meno, in quel momento, la necessità della presenza del docente di sostegno accanto alla classe per l'attuazione dell'intervento previsto.
Anche in questo caso, tuttavia, non si dovrebbe trasformare una possibilità eccezionale in un meccanismo ordinario di gestione delle assenze.
E se manca il docente curricolare ma l'alunno con disabilità è presente?
Questo è probabilmente il caso più frequente e quello sul quale è necessario fare maggiore chiarezza.
La presenza dell'alunno con disabilità non rende il docente di sostegno automaticamente disponibile per la supplenza.
Al contrario, la scuola deve innanzitutto garantire la continuità del percorso educativo e didattico dell'alunno e l'attuazione del PEI.
Il D.Lgs. 66/2017, nel disciplinare l'inclusione scolastica, stabilisce che la continuità educativa e didattica degli alunni con disabilità è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.
Il principio della continuità, quindi, non deve essere considerato un elemento marginale nell'organizzazione della giornata scolastica.
Se il docente di sostegno viene frequentemente sottratto alla propria classe per coprire assenze, il rischio è quello di trasformare una risorsa destinata all'inclusione in una risorsa utilizzata principalmente per risolvere problemi organizzativi.
Il sostegno non è una "riserva" per le supplenze
È probabilmente questa la sintesi più efficace della normativa.
Il docente di sostegno fa parte dell'organico della scuola, è contitolare della classe e contribuisce alla realizzazione dell'offerta formativa.
Ma la sua presenza è legata anche a una specifica funzione di inclusione.
Per questo motivo, utilizzare sistematicamente il docente di sostegno per coprire le assenze può determinare un impoverimento dell'intervento educativo previsto per l'alunno con disabilità.
Non è quindi corretto utilizzare il ragionamento:
"Il docente di sostegno è contitolare della classe, quindi può sempre sostituire il collega."
La contitolarità deve essere letta insieme alla funzione istituzionale del sostegno e al diritto dell'alunno all'inclusione.
Quali sono le alternative?
La normativa sulle sostituzioni indica una serie di strumenti che devono essere considerati prima di ricorrere al docente di sostegno.
In particolare, la Nota 9839/2010 richiama:
-
personale in soprannumero;
-
docenti con ore a disposizione;
-
ore di contemporaneità non programmate, laddove disponibili;
-
ore eccedenti del personale docente disponibile, nei limiti previsti;
-
nomina di un supplente, quando le altre soluzioni non siano sufficienti.
Il vigente CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, inoltre, prevede che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti siano destinate alle supplenze fino a dieci giorni, nell'ambito dell'organizzazione dell'orario e delle attività dell'organico dell'autonomia.
Il principio che emerge è quindi quello della programmazione e dell'organizzazione complessiva delle risorse, piuttosto che del ricorso automatico al docente di sostegno.
Attenzione anche alla differenza tra "contitolarità" e "supplenza"
Un equivoco molto frequente nasce dalla sovrapposizione di due concetti diversi.
Contitolarità
Il docente di sostegno è contitolare della classe e partecipa alla progettazione e alla realizzazione dell'attività didattica rivolta alla classe nel suo complesso.
Supplenza
La supplenza consiste nella sostituzione temporanea di un docente assente per garantire la continuità dell'attività didattica della classe.
Essere contitolare non significa essere automaticamente il sostituto del collega assente.
Sono due funzioni differenti, che devono essere coordinate all'interno dell'organizzazione scolastica.
Cosa dovrebbe fare il docente se viene chiamato a sostituire?
Di fronte a una disposizione di servizio, il docente dovrebbe innanzitutto chiedere che l'organizzazione venga formalizzata secondo le procedure della scuola, evitando che situazioni ricorrenti vengano gestite esclusivamente attraverso accordi informali.
È inoltre importante distinguere una singola situazione emergenziale da un utilizzo sistematico.
Una sostituzione occasionale, determinata da una situazione realmente eccezionale e dall'impossibilità di adottare altre soluzioni, non può essere automaticamente equiparata a una prassi organizzativa consolidata.
Se invece il docente di sostegno viene frequentemente allontanato dalla propria classe mentre l'alunno con disabilità è presente, è opportuno che la situazione venga rappresentata al dirigente scolastico e, se necessario, discussa nelle sedi collegiali e sindacali competenti.
In sintesi: cosa dice la normativa?
- Docente di sostegno e alunno con disabilità presenti: Il docente dovrebbe svolgere la propria funzione di sostegno e contitolarità; non va considerato una risorsa ordinaria per le supplenze
- Assenza del docente curricolare: La scuola deve utilizzare prioritariamente le altre risorse disponibili
- Alunno con disabilità assente: Il ricorso al docente di sostegno può essere valutato, ma nell'ambito delle condizioni organizzative e delle indicazioni sulla sostituzione
- Impossibilità di reperire altri docenti: La Nota 9839/2010 ammette il ricorso al sostegno in casi eccezionali non altrimenti risolvibili
- Utilizzo sistematico del sostegno per le supplenze: Non è coerente con la finalità specifica del posto di sostegno e con le indicazioni ministeriali
- Docente di sostegno nella classe: È contitolare, non un assistente personale dell'alunno
Il principio da ricordare
La questione, dunque, non può essere ridotta alla semplice alternativa "il docente di sostegno può o non può fare supplenza?"
La domanda corretta è:
In quali condizioni può essere utilizzato per una sostituzione e, soprattutto, tale utilizzo compromette l'intervento di inclusione previsto per l'alunno?
La normativa riconosce al docente di sostegno la piena contitolarità della classe, ma allo stesso tempo richiama le scuole alla necessità di preservare la funzione specifica del sostegno.
La Nota MIUR 9839/2010 non configura un divieto assoluto in ogni circostanza, ma stabilisce un principio molto chiaro: il ricorso al docente di sostegno per sostituire colleghi assenti deve essere evitato e può essere preso in considerazione soltanto in casi eccezionali e non altrimenti risolvibili.
Quando l'alunno con disabilità è presente, dunque, l'allontanamento del docente di sostegno deve essere valutato con particolare attenzione, perché non si tratta semplicemente di "coprire un'ora": significa modificare, anche temporaneamente, le condizioni nelle quali viene realizzato il progetto educativo e didattico.
Il sostegno non dovrebbe diventare la soluzione organizzativa alle assenze: l'inclusione deve rimanere il criterio attraverso cui valutare ogni scelta.
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