Permessi Legge 104 per il personale della scuola: chi ne ha diritto, come funzionano e quali sono le novità del 2026

Pubblicato il 14 settembre 2026 alle ore 10:37

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 rappresenta uno dei principali strumenti di tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nel mondo della scuola assume un'importanza particolare, perché interessa direttamente migliaia di docenti, personale ATA ed educatori, sia quando il lavoratore è personalmente in situazione di disabilità grave, sia quando è chiamato ad assistere un familiare con disabilità.

Tra i benefici più conosciuti ci sono i tre giorni di permesso mensile retribuito, previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

La disciplina, tuttavia, è più articolata di quanto possa sembrare. Nel corso degli anni sono intervenute numerose modifiche legislative e interpretazioni amministrative e, dal 2026, sono entrate in vigore anche nuove disposizioni relative ai controlli sui requisiti sanitari e alla comunicazione dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici.

Vediamo quindi cosa prevede oggi la normativa per il personale della scuola.


Legge 104: attenzione a non confondere invalidità civile e disabilità grave

Il primo chiarimento riguarda una distinzione fondamentale.

Dire di essere "titolari della Legge 104" non significa necessariamente avere un'invalidità civile.

Invalidità civile e riconoscimento della situazione di disabilità ai sensi della Legge 104 sono istituti differenti, con presupposti e finalità diverse.

Per usufruire dei permessi lavorativi dell'articolo 33, il riferimento principale è il riconoscimento della situazione di disabilità grave, previsto dall'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

La percentuale di invalidità civile, quindi, non è di per sé sufficiente a determinare il diritto ai tre giorni di permesso.


Due situazioni diverse: 104 personale e assistenza al familiare

Nel personale scolastico possiamo sostanzialmente distinguere due situazioni.

1. Il lavoratore è direttamente interessato dalla disabilità

Il docente o il lavoratore ATA è personalmente riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

In questo caso può usufruire dei permessi previsti dall'articolo 33, comma 6, della legge.

2. Il lavoratore assiste un familiare

Il dipendente non è personalmente disabile, ma assiste una persona con disabilità grave appartenente alle categorie familiari previste dalla legge.

In questo caso il riferimento è principalmente all'articolo 33, comma 3.

La disciplina attuale prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, possa usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa, per assistere una persona con disabilità grave che non sia ricoverata a tempo pieno, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge. 


I tre giorni di permesso: cosa prevede la Legge 104

L'articolo 33 della Legge 104 riconosce, in presenza dei requisiti previsti, tre giorni di permesso mensile retribuito.

I permessi:

  • sono retribuiti;

  • sono coperti da contribuzione figurativa;

  • non costituiscono assenza per malattia;

  • non comportano una riduzione delle ferie;

  • possono essere fruiti anche consecutivamente;

  • devono essere utilizzati nel rispetto della finalità assistenziale prevista dalla legge.

La norma stabilisce inoltre che, per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, i tre giorni complessivi possono oggi essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti legittimati, che possono utilizzarli alternativamente, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese. 

Questa è una delle modifiche più importanti intervenute negli ultimi anni e supera la precedente impostazione rigidamente basata sul cosiddetto "referente unico".


Il superamento del "referente unico"

Per molto tempo la disciplina dei permessi 104 è stata associata al principio secondo cui una sola persona poteva essere individuata come referente per l'assistenza al familiare disabile.

La normativa è successivamente cambiata.

L'attuale formulazione dell'articolo 33, comma 3, consente che, per la stessa persona con disabilità grave, il diritto ai tre giorni possa essere riconosciuto a più soggetti, che devono però fruire dei permessi in via alternativa, senza superare complessivamente i tre giorni mensili.

Questo significa, ad esempio, che due familiari aventi diritto possono organizzarsi tra loro per garantire l'assistenza, ma non possono trasformare i tre giorni in sei giorni complessivi di permesso.

Il limite rimane infatti riferito alla persona assistita.


Chi può assistere il familiare con disabilità grave?

L'articolo 33 individua una precisa platea di soggetti.

Il permesso può essere riconosciuto, nei casi previsti dalla legge, per l'assistenza a:

  • coniuge;

  • parte dell'unione civile;

  • convivente di fatto;

  • parenti entro il secondo grado;

  • affini entro il secondo grado.

In determinate situazioni il beneficio può essere esteso anche ai parenti o affini entro il terzo grado, quando i soggetti prioritariamente individuati dalla legge siano mancanti, deceduti, abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti. 

È quindi fondamentale verificare non soltanto l'esistenza della certificazione di disabilità grave, ma anche il rapporto familiare e le ulteriori condizioni richieste dalla normativa.


Il caso particolare dei genitori di un figlio con disabilità grave

Una disciplina specifica riguarda i genitori, anche adottivi, di un figlio con disabilità grave.

La normativa consente ai genitori di fruire dei benefici alternativamente, nel rispetto dei limiti previsti.

La ratio è quella di permettere alla famiglia di organizzare l'assistenza in maniera flessibile, senza duplicare il numero complessivo dei giorni spettanti.

Questa disciplina costituisce un'importante eccezione rispetto alla regola generale e deve essere coordinata con le altre forme di tutela previste per i genitori di figli con disabilità.


È possibile usufruire della 104 per sé e contemporaneamente assistere un familiare?

Una questione particolarmente importante riguarda il lavoratore che sia egli stesso in situazione di disabilità grave e che, contemporaneamente, debba assistere un familiare con disabilità.

L'INPS ha chiarito che il lavoratore con disabilità grave che usufruisce dei permessi per sé può, in presenza dei requisiti previsti, cumularli con i permessi utilizzati per assistere un familiare con disabilità grave

Si tratta di una possibilità particolarmente rilevante per quei lavoratori che si trovano contemporaneamente nella condizione di beneficiario diretto e di caregiver familiare.

Naturalmente, il diritto deve essere valutato sulla base della situazione concreta e della documentazione posseduta.


Docenti e personale ATA: esistono differenze nella fruizione?

Qui si trova una delle differenze più importanti per il personale scolastico.

La Legge 104 prevede i tre giorni di permesso.

Il contratto collettivo può tuttavia disciplinare le modalità concrete di fruizione.

Per il personale ATA, il CCNL Istruzione e Ricerca prevede espressamente la possibilità di utilizzare i permessi anche su base oraria, fino a un massimo di 18 ore mensili. L'ARAN ha chiarito che il lavoratore ATA può scegliere tra la fruizione dell'intera giornata e quella di singole ore, nel rispetto del limite previsto dal contratto. 

Per il personale docente, invece, la disciplina non prevede un analogo monte di 18 ore mensili per trasformare automaticamente i tre giorni di permesso in permessi orari.

Di conseguenza, il docente fruisce normalmente del permesso su base giornaliera.

Questa distinzione è particolarmente importante perché non è corretto applicare automaticamente ai docenti le regole previste dal CCNL per il personale ATA.


I permessi sono retribuiti?

Sì.

I tre giorni di permesso previsti dall'articolo 33 sono permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

Il CCNL Istruzione e Ricerca conferma inoltre che i permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Per il personale ATA è espressamente prevista anche la possibilità di fruizione oraria entro il limite delle 18 ore mensili. 


Il dirigente scolastico può negare il permesso?

La Legge 104 configura il permesso come un vero e proprio diritto soggettivo, quando risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti.

Il dirigente scolastico, pertanto, non può trasformare il beneficio in una concessione discrezionale subordinata alle esigenze organizzative della scuola.

Questo non significa che il lavoratore possa ignorare le regole di comunicazione e programmazione previste dall'ordinamento e dalla contrattazione.

È quindi necessario presentare la documentazione richiesta e rispettare le procedure stabilite dall'amministrazione.

La scuola deve contemporaneamente organizzare il servizio, ma l'organizzazione non può trasformarsi in un diniego del diritto quando tutti i presupposti risultano presenti.


Programmazione dei permessi: cosa deve fare il personale della scuola?

La programmazione rappresenta un aspetto particolarmente delicato.

Per il personale ATA, il CCNL prevede, di norma, la predisposizione di una programmazione mensile dei giorni nei quali si intende usufruire dei permessi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio del mese.

In caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere effettuata nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno interessato. 

La programmazione, tuttavia, non può essere interpretata come un vincolo assoluto incompatibile con le esigenze assistenziali imprevedibili.

La stessa disciplina contrattuale riconosce infatti una procedura più rapida proprio nelle situazioni di necessità e urgenza.


Le novità del 2026: aumentano i controlli sui permessi 104

Una delle principali novità da conoscere nel 2026 riguarda il rafforzamento dei controlli.

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, ai commi 723 e 724 dell'articolo 1, ha introdotto nuove disposizioni riguardanti i permessi previsti dalla Legge 104. 

La novità non consiste nella riduzione dei tre giorni di permesso.

Il diritto ai permessi rimane invariato.

Cambia invece il sistema dei controlli e della gestione delle informazioni.


L'INPS potrà verificare la permanenza dei requisiti sanitari

A partire dal 2026, l'INPS può essere chiamato ad accertare, su richiesta del datore di lavoro pubblico, la permanenza dei requisiti sanitari che giustificano la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

La disposizione riguarda quindi anche il personale della scuola, in quanto dipendente di una pubblica amministrazione.

La finalità è quella di rafforzare il sistema di verifica dei requisiti alla base della concessione dei benefici.

Non si tratta, quindi, di una nuova limitazione al diritto alla 104, ma di un rafforzamento dei controlli sulla permanenza delle condizioni che ne consentono la fruizione.


Nuovi obblighi informativi per le pubbliche amministrazioni

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sul sistema informativo.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nelle denunce mensili le informazioni relative agli eventi di fruizione dei permessi e al relativo dante causa, nell'ambito del sistema previsto dalla normativa previdenziale. 

La disposizione riguarda non soltanto i permessi dell'articolo 33 della Legge 104, ma anche altre tipologie di congedi e permessi espressamente indicate dalla legge.

Per il personale scolastico questo significa una maggiore attenzione alla correttezza della documentazione e delle informazioni presenti negli archivi dell'amministrazione.


La documentazione: cosa deve essere verificato

Per poter usufruire dei permessi è necessario che la situazione di disabilità grave risulti adeguatamente documentata.

In particolare, occorre verificare:

  1. il riconoscimento della situazione di disabilità grave;

  2. la validità della certificazione;

  3. il rapporto di parentela o di altra relazione familiare prevista dalla legge;

  4. le eventuali condizioni aggiuntive richieste per i parenti di terzo grado;

  5. l'assenza delle condizioni che impediscono la fruizione del beneficio;

  6. la corretta presentazione della domanda all'amministrazione scolastica.

È importante inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere sul diritto al beneficio.


Ricovero a tempo pieno: quando i permessi possono non spettare

L'articolo 33, comma 3, collega il diritto ai permessi per assistenza alla condizione che la persona con disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa e dalla prassi amministrativa.

È quindi sbagliato ritenere che la sola presenza della certificazione di handicap grave determini automaticamente il diritto ai tre giorni in qualsiasi situazione.

La concreta possibilità di utilizzare il beneficio deve essere verificata anche in relazione alle condizioni di ricovero e alle eventuali eccezioni previste.


Permessi 104 e congedo straordinario: non sono la stessa cosa

Un altro errore molto frequente consiste nel confondere i tre giorni di permesso con il congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

Si tratta di due istituti differenti.

Permessi 104

  • fino a tre giorni al mese;

  • retribuiti;

  • utilizzabili secondo le modalità previste dalla legge e dal CCNL;

  • destinati alla persona con disabilità grave o all'assistenza del familiare.

Congedo straordinario

  • può arrivare complessivamente fino a due anni per l'assistenza alla persona con disabilità grave;

  • segue una disciplina specifica;

  • è collegato a un preciso ordine di priorità dei familiari;

  • è soggetto a specifiche condizioni.

I due istituti non devono quindi essere confusi.

È comunque possibile, in determinate condizioni, utilizzare nello stesso mese periodi di congedo straordinario e permessi 104, purché non vengano fruiti per la stessa persona nelle medesime giornate. L'INPS ha chiarito da tempo questa possibilità. 


La 104 nella mobilità del personale scolastico

I benefici della Legge 104 non si esauriscono nei permessi.

Per docenti e ATA possono assumere particolare rilevanza anche le precedenze nelle procedure di mobilità, disciplinate dalla normativa e dai relativi contratti integrativi.

Per i docenti, ad esempio, le precedenze connesse all'assistenza a familiari con disabilità grave sono disciplinate nell'ambito del CCNI sulla mobilità e devono essere esercitate nel rispetto di precise condizioni e documentazione. 

È quindi importante non confondere:

diritto ai tre giorni di permesso

con

diritto alla precedenza nella mobilità.

Sono benefici distinti e possono avere requisiti differenti.


Cosa cambia concretamente per un docente nel 2026?

Per il docente che usufruisce della Legge 104 per sé o per assistere un familiare, il quadro può essere riassunto in questo modo:

  • Docente con disabilità grave: 3 giorni mensili di permesso
  • Docente che assiste familiare con disabilità grave: 3 giorni mensili complessivi per la persona assistita
  • Più familiari autorizzati per la stessa persona: Fruizione alternativa, senza superare 3 giorni complessivi
  • Docente che assiste più familiari: Possibilità prevista dalla legge in presenza delle specifiche condizioni
  • Docente con disabilità che assiste anche un familiare disabile: Possibile cumulo dei benefici, in presenza dei requisiti
  • Personale ATA: 3 giorni mensili, utilizzabili anche ad ore fino a 18 ore
  • Dipendente pubblico nel 2026: Possibili verifiche INPS sulla permanenza dei requisiti

Attenzione agli abusi: la finalità dei permessi resta assistenziale

La maggiore attenzione ai controlli introdotta nel 2026 rende ancora più importante utilizzare correttamente i permessi.

La Legge 104 non costituisce uno strumento per ottenere semplicemente giornate libere dal lavoro.

I permessi sono finalizzati a garantire assistenza alla persona con disabilità grave oppure, nel caso del lavoratore direttamente interessato, a consentire la gestione delle proprie esigenze connesse alla condizione di disabilità.

È quindi fondamentale che la fruizione sia coerente con la finalità assistenziale prevista dalla legge.

La recente evoluzione normativa va proprio nella direzione di una maggiore tracciabilità e verifica dell'utilizzo dei benefici.


Le norme di riferimento

Per il personale della scuola che vuole approfondire la disciplina, le principali fonti da consultare sono:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare articolo 33;

  • Legge 8 novembre 2000, n. 328, per il quadro generale delle politiche sociali;

  • Legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha inciso significativamente sulla disciplina dei permessi;

  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in particolare articolo 42 per il congedo straordinario;

  • D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, in materia di congedo straordinario;

  • D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell'assistenza e superato il precedente sistema del referente unico;

  • CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, con particolare riferimento alla disciplina dei permessi del personale ATA; 

  • CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 23 dicembre 2025, per gli aspetti contrattuali aggiornati del comparto; 

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, commi 723 e 724, per le nuove disposizioni sui controlli e sugli obblighi informativi. 


In sintesi: cosa deve sapere il personale scolastico

La Legge 104 continua a rappresentare una tutela fondamentale per il personale della scuola.

Nel 2026 i tre giorni di permesso mensile non sono stati eliminati né ridotti.

Le principali novità riguardano invece il sistema di controllo e di tracciamento:

  • il diritto ai tre giorni resta;

  • il lavoratore con disabilità grave può usufruire dei permessi per sé;

  • il lavoratore può usufruire dei permessi per assistere un familiare con disabilità grave quando ricorrono i requisiti;

  • più familiari possono, nei casi previsti, condividere in maniera alternativa i tre giorni spettanti per la stessa persona;

  • il personale ATA può utilizzare i permessi anche su base oraria entro il limite di 18 ore mensili;

  • per il personale docente resta la fruizione ordinariamente giornaliera;

  • dal 2026 l'INPS può effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti sanitari su richiesta delle pubbliche amministrazioni;

  • aumentano gli obblighi informativi delle amministrazioni sulla fruizione dei permessi.

La corretta conoscenza della normativa è quindi fondamentale, sia per tutelare i diritti del lavoratore sia per evitare una fruizione non corretta dei benefici.

Per il personale della scuola, conoscere la Legge 104 significa non soltanto sapere quanti giorni di permesso spettano, ma comprendere esattamente chi può utilizzarli, per quale finalità, con quali modalità e quali sono gli obblighi documentali e procedurali da rispettare.

Nota: la disciplina della Legge 104 è articolata e può essere condizionata dalla specifica situazione familiare, dal tipo di certificazione posseduta, dal rapporto di lavoro e dalle disposizioni contrattuali applicabili. In caso di situazioni particolari è opportuno verificare la documentazione con la segreteria scolastica, l'INPS o un professionista competente.


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