Visita fiscale per malattia: guida per docenti e personale ATA

Pubblicato il 19 gennaio 2026 alle ore 17:12

Quando un docente o un componente del personale ATA si assenta per malattia, esistono obblighi e controlli specifici da rispettare durante tutto il periodo di assenza certificata. Le regole servono a verificare l’effettiva impossibilità di lavorare e fanno parte della normativa del pubblico impiego. 


Comunicare tempestivamente l’assenza

 

Secondo il CCNL scuola 2007, l’assenza per malattia deve essere comunicata alla segreteria prima dell’inizio dell’orario di servizio del giorno in cui si è malati, salvo impedimenti comprovati. Questo vale anche se l’assenza si prolunga oltre il primo giorno. 


Obblighi di reperibilità

 

Durante tutto il periodo di malattia indicato nel certificato medico, il lavoratore deve essere reperibile al domicilio dichiarato, disponibile per eventuali visite mediche di controllo da parte dei medici dell’INPS. 

 

Le fasce orarie di reperibilità sono queste ogni giorno (inclusi fine settimana e festivi):

 

  • 🕙 10:00 – 12:00

  • 🕔 17:00 – 19:00

 

In questi intervalli il medico può effettuare il controllo domiciliare senza alcuna eccezione legata al calendario. 


Modifica dell’indirizzo di reperibilità

 

Se durante la malattia cambia l’indirizzo in cui si intende essere reperibili, deve essere comunicato tempestivamente:

 

  1. Al datore di lavoro (scuola) secondo le regole previste;

  2. All’INPS, usando il servizio online “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

 

Questa segnalazione è valida per tutti i lavoratori, pubblici e privati. Tuttavia, non esonera dall’obbligo di comunicare subito la variazione anche alla scuola. 


Malattia in un altro Paese UE

 

Se la malattia si verifica in uno Stato dell’Unione Europea, si applicano le regole del Paese di residenza. Il certificato deve essere inviato entro due giorni sia all’INPS sia al datore di lavoro italiano. Se necessario, si può rivolgere l’accertamento all’autorità sanitaria locale, che trasmetterà gli esiti all’INPS. 


Visite fiscali e personale medico

 

A causa della carenza di medici INPS incaricati, anche medici specializzandi o laureati in medicina iscritti al corso di formazione in medicina generale possono essere incaricati, in situazioni di necessità, di effettuare visite fiscali a domicilio, nei limiti normativi e contrattuali. 


Assenza alla visita fiscale e sanzioni

 

Se il personale non è presente al domicilio di reperibilità durante il controllo e non giustifica l’assenza, sono previste conseguenze economiche proporzionate al numero di mancate visite: 

 

  1. Prima assenza non giustificata:

    Perdita dell’indennità di malattia per un massimo di 10 giorni dall’inizio dell’evento morboso. 

  2. Seconda assenza non giustificata:

    Riduzione del 50% dell’indennità per l’intero periodo di malattia successivo. 

  3. Terza assenza non giustificata:

    Perdita totale dell’indennità per tutto il periodo di malattia a partire dal giorno della terza assenza. 

 

Se il medico trova l’insegnante/ATA assente, può lasciare un avviso di convocazione per una visita ambulatoriale. L’eventuale ulteriore assenza a questa visita comporta le stesse conseguenze della seconda visita fiscale. 


Comunicazioni tramite App IO

 

Le notifiche relative alla visita fiscale vengono inviate tramite l’App IO. Il lavoratore è invitato a consultare l’esito attraverso lo Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo nell’area personale MyINPS. Le informazioni restano disponibili per 60 giorni. 

 

Inoltre, il periodo in cui la visita fiscale può essere effettuata coincide con l’intervallo di malattia indicato nel certificato medico, incluso, se previsto, il giorno feriale precedente. 


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